Statuto sociale


Art. 1
a) È costituita in Mazzè (Torino) l’Associazione denominata “Via Romea Canavesana ONLUS”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) di seguito detta Associazione.
b) L’Associazione:
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale,
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.
- non distribuisce, anche a titolo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per Legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- impiega gli utili o gli avanzi d’esercizio per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell’organizzazione, sentito l’organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
- Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n 460 e successive modifiche ed integrazioni.
- L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2
L’Associazione ha sede permanente ed inamovibile in Mazzè (Torino) presso la Biblioteca civica, sita nel capoluogo Via Italia 110. L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, agenzie, succursali e rappresentanze.

Art. 3
L’Associazione è senza finalità di lucro, apolitica, apartitica, aconfessionale e ispirata a criteri di democrazia interna e pari opportunità. Essa si propone i seguenti scopi:
promuovere, in collaborazione con le Pubbliche Autorità competenti, lo studio, la difesa e la conservazione del patrimonio culturale ed ambientale, delle bellezze artistiche e naturali, nonché delle tradizioni dei territori facenti parte del Canavese e del Vercellese occidentale. In particolar modo curerà l’individuazione, la delimitazione e la gestione della “Via Romea Canavesana”, quale variante della Via Francigena di Sigerico.
Concretamente l’Associazione intende svolgere un’azione per la realizzazione di un “prodotto turistico-cultturale francigeno”, proponendo delle modalità di lavoro organiche ed unitarie.
L’Associazione curerà quindi:
1) La promozione, la conoscenza e la valorizzazione, nell’area di sua competenza, dei luoghi e dei percorsi devozionali e culturali del pellegrinaggio medievale.
2) L’iscrizione, in qualità di “Amici della Via Francigena”, all’Associazione Europea delle Vie Francigene, con sede in Fidenza (Parma).
3) Curerà la redazione di un dettagliato studio storico-documentale sul percorso e sui luoghi interessati dalla Via Romea Canavesana, itinerario concepito come variante alla Via Francigena di Sigerico, rimettendolo per l’approvazione al Comitato Scientifico della Consulta degli Itinerari Culturali e Religiosi, istituito presso il Ministero dei Beni e le Attività Culturali in forza del D.P.C.M. 27 settembre 2007.
4) Riunirà e coordinerà gli Enti che ad ogni titolo operino per lo sviluppo, la valorizzazione e comunicazione degli itinerari Francigeni.
5) Favorirà e tutelerà il viaggio dei pellegrini, sostenendo e promuovendo, presso gli organi competenti, la realizzazione di adeguate strutture e servizi, per una migliore fruizione del percorso, in una logica di turismo sostenibile.
6) Concerterà e promuoverà iniziative, eventualmente con altri soggetti aventi il medesimo scopo, al fine di valorizzare gli altri Itinerari Culturali Europei.
7) Promuoverà ed organizzerà iniziative per i giovani al fine di rafforzare la conoscenza delle loro radici nazionali e consolidare la loro comune identità europea.
8) Armonizzerà le attività di promozione dei siti posti sul percorso della Via Romea Canavesana, valorizzandone la vocazione culturale e turistica e favorendo la conoscenza dei prodotti locali.
9) La partecipazione all’Associazione non influisce sull’autonomia di ciascun associato che rimane pienamente libero di volgere le proprie attività, purché queste non siano in contrasto son le iniziative promosse dall’Associazione stessa.
10) L’attività degli aderenti non potrà essere in ogni caso retribuita, nemmeno da eventuali diretti interessati.
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per raggiungere gli scopi sociali.
L’Associazione potrà aderire o coordinarsi con altre Associazioni od Enti anche residenti fuori del proprio ambito territoriale, purché svolgenti attività rientranti nell’ambito del proprio oggetto sociale.

Art. 4
Possono essere membri dell’Associazione gli Enti pubblici Territoriali, nonché tutte le altre entità sia pubbliche che private, anche di carattere religioso, aventi sede nell’ambito di cui l’art.3, costituite a norma delle leggi dei vari Stati dell’Unione Europea. Sarà ammessa anche la presenza di singole persone fisiche, purchè condividano fattivamente lo scopo sociale.
L’Associazione si comporrà di quattro categorie di Soci:
a) Soci promotori: coloro che intervengono all’Atto Pubblico di costituzione dell’Associazione. Essi, persone giuridiche, fisiche od Associazioni, sono membri di diritto dell’Associazione sino a revoca o recesso e nel caso delle persone fisiche a vita, e possono partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza. La loro qualità non potrà essere trasmessa.
b)Soci sostenitori: coloro che interverranno alla prima assemblea indetta dai Soci Promotori. Essi avranno lo stesso status dei Soci promotori, salvo il diritto di partecipare ai lavori del Comitato di Presidenza. La loro qualità non potrà essere trasmessa.
c)Soci effettivi: coloro che a giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo, saranno ammessi a far parte dell’Associazione, previa domanda scritta controfirmata da almeno due Soci.
d)Soci onorari: persone od Enti che, distinguendosi per particolari meriti, abbiano incrementato il patrimonio dell’Associazione o abbiano collaborato con essa. La nomina di tali Soci è deliberata dal Comitato di Presidenza e ratificata dall’Assemblea.

Art. 5
Oltre ai casi previsti dalla Legge, un associato può recedere quando non sia più in grado di condividere gli scopi sociali. La comunicazione del recesso dovrà pervenire all’Ufficio di Presidenza entro il 31 ottobre dell’anno solare precedente a quello di efficacia del recesso.
Esclusione:
a) L’esclusione di un associato sarà proposta dal Comitato di Presidenza e ratificata dall’Assemblea qualora il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti od alle disposizioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
b) Svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi dell’Associazione.
c) Non versi per almeno due anni le quote sociali eventualmente richieste.
Contro l’esclusione, formalizzata nelle forme di Legge, sarà possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla notifica all’Ufficio di Presidenza. In ogni caso il socio escluso non avrà diritto ad alcuna compensazione o rimborso.

Art. 6
Sono organi dell’Associazione:
a) Assemblea degli associati
b) Ufficio di Presidenza
c) Presidente e due vice Presidenti
Tutti i componenti degli organi sociali rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 7
L’Assemblea, da convocarsi almeno una volta all’anno a cura dell’Ufficio di Presidenza, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci, sarà composta dai soci fondatori, ordinari ed effettivi o dai loro delegati.
I soci onorari saranno invitati ad assistere ai lavori ma non avranno diritto di voto. L’Assemblea dovrà essere convocata nelle forme di Legge almeno 10 giorni prima della data stabilita e contenere data, luogo sia della prima che della seconda convocazione e l’ordine del giorno.
L’assemblea è abilitata a deliberare su tutte le questioni attinenti l’attività sociale, compresa la nomina del Presidente, dei due vice Presidenti, del segretario e del tesoriere. I due vice presidenti dovranno possibilmente risiedere uno in Provincia di Torino e l’altro in Provincia di Vercelli, e suddividere le mansioni a seconda della Provincia di appartenenza.
L’Assemblea dovrà riunirsi entro tre mesi dalla fine di ogni anno solare, oppure, se la convocazione è richiesta dai soci, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Ufficio di Presidenza.
L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente, o in caso di suo impedimento da uno dei due vicepresidenti privilegiando la maggiore età, il verbale sarà redatto dal Segretario in carica o in caso di sua assenza da uno dei presenti scelto dall’Assemblea.
Per la validità dell’assemblea in prima convocazione dovranno essere presenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, in seconda qualunque sia il numero dei presenti. Per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sarà necessaria l’adesione della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.
Per deliberare su modifiche allo statuto sarà necessaria l’adesione di almeno i 2/3 dei presenti, in ogni caso la decisione sarà oppugnabile dagli assenti entro 30 giorni dalla data dell’assemblea, proponendo ricorso all’Ufficio di Presidenza.

Art. 8
L’Ufficio Presidenza è composto da:
a) Presidente
b) Due vicepresidenti
c) I soci promotori
d) I soci effettivi residenti nei Comuni interessati dall’itinerario della Via Romea Canavesana e varianti, che ai termini di quanto previsto nei capoversi precedenti, non avrebbero diritto ad alcuna rappresentanza.
Su loro richiesta saranno inoltre cooptati a far parte dell’Ufficio di Presidenza:
a) I Sindaci dei Comuni aderenti all’iniziativa
b) I Presidenti degli altri Enti territoriali in qualche modo interessati
L’Ufficio di presidenza è convocato su iniziativa del Presidente oppure entro 15 giorni dalla richiesta di un terzo dei componenti l’Assemblea. La convocazione deve essere fatta nella forme di Legge almeno 10 giorni prima della riunione e contenere l’ordine del giorno.
L’Ufficio di presidenza sarà regolarmente riunito qualora sussistano le stesse condizioni previste per la validità dell’Assemblea Generale, per le deliberazioni si seguirà il medesimo criterio.
L’Ufficio di presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, il Presidente ne ha la rappresentanza legale, processuale e la firma sociale.

Art. 9
Il Presidente ed i Vicepresidenti sono eletti dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Presidente rappresenta l’Associazione ed è garante del raggiungimento degli scopi e del rispetto dello Statuto, convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza. Attua, anche mediante la collaborazione di suoi delegati, gli indirizzi gestionali dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza e detiene la possibilità di attribuire deleghe operative ai membri dell’Ufficio di Presidenza. I vice presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono collegialmente in caso di assenza o impedimento.

Art. 10
Il segretario e il tesoriere sono nominati dal Presidente, sentito il parere dell’Ufficio di Presidenza e dell’Assemblea.
Il Segretario generale collabora con il Presidente e con l’Ufficio di Presidenza per il coordinamento, lo sviluppo e la promozione dello scopo sociale. Assiste e verbalizza le decisioni degli organi sociali ed infine collabora con il Tesoriere nella relazione illustrativa del rendiconto annuale delle attività gestite dalla Associazione.
Il Tesoriere esercita le funzioni contabili, redige su indicazione dell’Ufficio di Presidenza, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo, provvede, su mandato degli organi sociali, all’incasso delle entrate dell’Associazione ed al pagamento delle spese.
Al Segretario generale ed al Tesoriere spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 11
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà dell’Associazione stessa.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) Dalle quote annuali versate dagli associati
b) Da eventuali quote straordinarie deliberate dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario
c) Da contributi economici della Comunità Europea, Stato italiano, Regioni, Province, Comuni ed ogni altro organismo pubblico o privato (Associazioni o persone fisiche)
d) Da donazioni, sovvenzioni o lasciti di terzi od associati.
e) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
La quota associativa annuale che i soci fondatori ed ordinari sono tenuti a versare è deliberata dall’Assemblea, su proposta dell’Ufficio di Presidenza e deve essere versata entro il 30 Marzo dell’esercizio di competenza.

Art. 12
L’esercizio sociale dell’Associazione coincide con l’anno solare.
Entro il 30 marzo di ogni anno, il Tesoriere redige il bilancio consuntivo corredato da una relazione illustrativa dell’attività svolta dagli organi dell’Associazione.
Il bilancio consuntivo è approvato dalla Assemblea entro 60 giorni dalla data di presentazione, entro la stessa data l’Assemblea approverà il bilancio preventivo dell’esercizio in corso.

Art. 13
L’organo di revisione dei conti è composto da tre membri nominati dall’Assemblea.
L’organo determina nel proprio seno un Presidente ed esercita le funzioni di controllo sull’amministrazione dell’Associazione. Esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e redige apposite relazioni accompagnatorie, partecipa, se convocato, alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza e dell’Assemblea, con diritto di rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 14
In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità, con particolare riferimento a quanto previsto al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n 460 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 15
Qualunque controversia derivante o connessa al presente Statuto ed i rapporti tra associati dallo stesso dipendenti, esperito infruttuosamente un tentativo di compromesso demandato ad un arbitro amichevole compositore nominato di comune accordo dalle parti, la vertenza sarà di esclusiva competenza del Foro di Ivrea con l’applicazione del diritto italiano.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti in materia, in special modo quanto previsto dal libro I del C.C. ed in subordine dal titolo IV dello stesso Codice.


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